Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali giudiziari che, prima dell'entrata in vigore della presente legge siano diventati impiegati civili dello Stato possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art168 · fonte del testo