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L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non puo' essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per ragioni di salute o per incompatibilita' o per assegnazione ad ufficio di grado superiore.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art29 · fonte del testo