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L'ufficiale giudiziario dirigente ordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. Egli non e' di regola esentato dalle normali attribuzioni.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
