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Ogni ufficiale giudiziario in occasione della sua nomina deve, appena immesso in possesso, presentare al suo superiore diretto, in quadruplice originale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
