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In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale egli era addetto e' trasmesso immediatamente alla cancelleria dell'ufficio al quale sia stato trasferito. Quando per effetto del trasferimento l'ufficiale giudiziario debba passare nel distretto di altra, Corte di appello ovvero alla Corte di cassazione, sono trasmessi alla cancelleria dei detti uffici ed alla segreteria delle rispettive procure generali gli originali dello stato matricolare esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva, e presso la rispettiva segreteria di procura generale.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
