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Qualora, per uno o piu' anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'ufficiale giudiziario, quando occorra, e' stabilita per gli anni stessi dalla Commissione di vigilanza, e disciplina insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in, possesso degli uffici.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art47 · fonte del testo