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La censura e' inflitta:

  • a)per negligenza e per lievi mancanze di servizio;
  • b)per contegno non corretto verso i propri, superiori, colleghi e dipendenti ovvero verso il pubblico;
  • c)per irregolare condotta. La censura consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo in cui e' incorso nonche' nell'avvertimento di non piu' ricadervi. Nel caso di censura applicata dalla Commissione di vigilanza e di disciplina la contestazione e l'avvertimento all'ufficiale giudiziario sono fatti dal presidente della Commissione medesima se l'incolpato siasi presentato per essere sentito, o per mezzo del magistrato da cui dipende, all'uopo delegato. Della censura e' redatto verbale da conservare nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario, esistente presso la Corte. Copia di detto verbale e' trasmessa al Ministero. Quando l'incolpato non ottemperi, senza giustificato motivo, alla intimazione di presentarsi per ricevere la censura incorre senz'altro nella sospensione e gli atti relativi sono trasmessi a tale uopo al Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art52 · fonte del testo