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La destituzione e' inflitta:

  • a)per recidiva o per maggiore gravita' delle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione;
  • b)per grave abuso di autorita';
  • c)per grave abuso di fiducia;
  • d)per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati;
  • e)per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;
  • f)per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o piu' infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contradicano fondamentalmente al giuramento stesso;
  • g)per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivenza in tali abusi;
  • h)per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;
  • i)per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina o di autorita';
  • l)per eccitamento alla insubordinazione collettiva;
  • m)per offesa alla persona del Capo dello Stato, al Parlamento, o alle istituzioni costituzionali dello Stato.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art60 · fonte del testo