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((L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello ovvero del procuratore generale presso le Corti stesse)). L'incolpato, puo' farsi assistere da un difensore, il quale puo' prendere visione degli atti del procedimento.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 21 parole tolte, 20 parole aggiunte.

L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro tolto: di aggiunto: per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del tolto: primo aggiunto: Primo presidente della Corte tolto: o del procuratore generale 3 L'azione disciplinare e' indipendente da ogni azione civile e penale determinata dal medesimo fatto aggiunto: di cassazione o del presidente della Corte di appello ovvero del procuratore generale presso le Corti stesse. L'incolpato, puo' farsi assistere da un difensore, il quale puo' prendere visione degli atti del procedimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art66 · fonte del testo