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((L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello ovvero del procuratore generale presso le Corti stesse)). L'incolpato, puo' farsi assistere da un difensore, il quale puo' prendere visione degli atti del procedimento.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
