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((Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1478; essi possono essere addetti alla Corte di cassazione, all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla pretura)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
