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In caso di riduzione numerica della tabella organica di cui al precedente articolo 83, gli ufficiali giudiziari classificati ultimi nella graduatoria di ciascuna qualifica restano in soprannumero ed occupano in ordine di classificazione i posti che man mano si rendono disponibili nella qualifica medesima. Qualora, in un ufficio giudiziario vi sia riduzione di posti, sono tenuti a lasciare i posti soppressi gli ufficiali giudiziari meno anziani nella qualifica addetti all'ufficio medesimo. Peraltro il Ministro puo', per esigenze di servizio, disporre che questi continuino a prestarvi servizio in eccedenza per non oltre un anno dalla data di riduzione.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art85 · fonte del testo