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L'ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede l'ufficio cui e' addetto, e non puo' assentarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio, sotto pena di sospensione.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art86 · fonte del testo