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L'ufficiale giudiziario che abbia notificato alle parti in giudizio una sentenza civile o un atto di, appello deve darne immediatamente avviso al cancelliere, il quale deve unirlo alla sentenza originale oppure trasmetterlo alla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza, affinche' lo unisca all'originale. Le trasgressioni alla disposizione precedente sono punite con l'ammenda disciplinare.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art94 · fonte del testo