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Nei cinque giorni successivi alla iscrizione degli articoli di credito nel campione, e non piu' tardi del quindicesimo giorno dopo che le sentenze e le ordinanze sono divenute irrevocabili, i cancellieri addetti alle autorita' che le hanno pronunciate, ove non abbiano ancora riscosso dalle parti le somme a carico delle stesse, devono spedire ai debitori iscritti, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, un avviso di pagamento nel quale e' trascritto il dispositivo in forma esecutiva della sentenza od ordinanza, nonche' un estratto, spedito pure in forma esecutiva, della nota delle spese, con invito a pagare le somme dovute entro dieci giorni e con contemporaneo formale precetto che, non pagando le stesse somme nel termine di giorni quindici successivi alla scadenza dei dieci giorni di cui all'avviso di pagamento, si procedera' agli atti esecutivi nei modi prescritti dal Codice di procedura civile. Il precetto ha effetto soltanto se il debitore lasci trascorrere, senza pagare, il termine di dieci giorni assegnatogli con l'avviso di pagamento. Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano per copia l'avviso medesimo ed il relativo precetto contenuti in un unico stampato, valendosi del modulo che viene loro consegnato. Essi devono eseguire tale notificazione sollecitamente, e non piu' tardi del quinto giorno dopo che ne hanno avuto richiesta dal cancelliere, facendone constare mediante relazione scritta e firmata nell'originale, che deve conservarsi in cancelleria. Il pignoramento in seguito al precetto di cui innanzi deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario non piu' tardi dell'ottavo giorno dopo che ne ha avuto richiesta dal cancelliere. Per l'inosservanza di tali prescrizioni, gli ufficiali giudiziari incorrono nell'ammenda disciplinare. Le stesse norme si osservano anche per la riscossione delle sole spese di giustizia in materia penale e civile.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
