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[1]I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, la giurisdizione speciale ed i collegi arbitrali.

[2]Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dello Stato dai Monti saranno liquidati a norma di legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art30 · fonte del testo