Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, la giurisdizione speciale ed i collegi arbitrali.
[2]Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dello Stato dai Monti saranno liquidati a norma di legge.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
