Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il primo fondo di dotazione dei Monti di nuova istituzione deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle L. 200.000.
tolto: Il fondo di dotazione puo' essere rimborsato, osservati i patti dell'atto costitutivo, soltanto quando si sia formata una riserva pari al suo ammontare.
tolto: Sul fondo di dotazione, sui successivi aumenti di patrimonio e sugli utili di gestione del Monte non puo' essere corrisposto alcun interesse o percentuale a favore di coloro che hanno contribuito alla formazione del patrimonio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art2 · fonte del testo