[1]E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonche' concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse.

[2]Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'articolo 705 del Codice penale.

[3]In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare verso l'Ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.

Testo vigente dal 17 giugno 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art31 · fonte del testo