[1]E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonche' concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse.
[2]Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'articolo 705 del Codice penale.
[3]In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare verso l'Ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.
Testo vigente dal 17 giugno 1938
