[1]Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere le restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

[2]La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.

Testo vigente dal 17 giugno 1938

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 408/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 e 47 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, che vietano all'autorità giudiziaria di ordinare la restituzione delle cose smarrite, rubate o provenienti da reato, costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte stesso la somma data in prestito, con gli interessi e gli eventuali diritti accessori. Come, infatti, già precisato nella sentenza n. 702 del 1988 - che ha dichiarato non fondata analoga questione in riferimento all'art. 42 Costituzione - le norme denunciate (a differenza delle corrispondenti disposizioni già contenute nella legge n. 169 del 1898 e nel regio decreto n. 185 del 1899 che avevano carattere eccezionale nell'ordinamento del codice civile del 1865) costituiscono viceversa - nel quadro del codice vigente, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso - una applicazione specifica del principio per cui "il possesso in buona fede vale titolo". In coerenza al quale, appunto, nel conflitto tra l'interesse individuale del proprietario e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare, esse danno ragionevolmente prevalenza al secondo, con lo stabilire che il Monte di Pietà che, nell'esercizio della sua attività istituzionale di prestito su pegno, riceve 'in buona fedè cose mobili altrui a titolo di garanzia reale, acquisti il diritto di pegno e, con esso, le facoltà previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Da ciò l'esclusa violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della attribuzione di un ingiustificato privilegio a taluni operatori economici: sempreché però la normativa in esame venga correttamente interpretata, 'secundum Constitutionem', in un quadro di limiti ben precisi, per cui resti escluso il diritto dell'istituto creditizio nel caso in cui i suoi operatori si siano resi colpevoli dei reati di ricettazione o di incauto acquisto o dove comunque risultino a loro carico comprovati elementi di dolo o di colpa, ravvisabile (quest'ultima) anche quando essi agiscano con accertata violazione della diligenza richiesta non solo - come a qualunque altro possessore - dalle norme civili e penali, ma specificamente dall'art. 38 del r.d. n. 1279 del 1939, in base al quale <<i Monti possono sempre rifiutare la concessione di prestiti quando hanno fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sono di illegittima provenienza>>.

    Art. 3 cost. · Art. 11 Ordinamento dei Monti di credito su pegno

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  • Sentenza n. 702/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    La competenza attribuita alla legge, dall'art. 42 Cost., a determinare i modi di acquisto del diritto di proprietà si estende anche al diritto di pegno, il quale per sua natura si costituisce come limite della proprietà. Non violano la disposizione costituzionale, bensì pongono un vincolo sociale al diritto di proprietà - in funzione dell'interesse collettivo alla sicurezza del commercio mobiliare -, le norme speciali le quali dispongono che le cose rubate o smarrite, costituite in pegno da terzi presso un Monte di Credito su pegno, non possono essere rivendicate dal proprietario se non mediante rimborso delle somme date in prestito, degli interessi e accessori. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 legge 10 maggio 1938 n. 745 e 47 r.d. 25 maggio 1939, n. 1279). - Cfr. sent. n. 95/1966

    Art. 11 Ordinamento dei Monti di credito su pegno

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art11 · fonte del testo