Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 270 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Non possono essere nominati amministratori del Monte il podesta' del Comune dove ha sede il Monte stesso, ne' il preside ed i rettori della Provincia.
tolto: Non possono neppure essere nominati amministratori coloro che si trovino in lite con il Monte.
tolto: Coloro che rivestano o che abbiano rivestito nell'anno precedente alla nomina, cariche politiche nel Comune nel quale ha sede il Monte, non possono assumere l'ufficio di amministratore, direttore, funzionario o impiegato dei Monti. Gli amministratori, i direttori, i funzionari e gli impiegati dei Monti, i quali assumano taluna delle cariche anzidette, decadono dall'ufficio.
tolto: Gli amministratori e i direttori dei Monti non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Ente che amministrano o dirigono.
tolto: Le persone nominate all'ufficio di amministratori dei Monti, le quali, all'atto della nomina, hanno obbligazioni con essi, debbono estinguerle entro sei mesi dal giorno in cui assumono l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse, quando essa sia minore di tale termine.
tolto: Decorso questo termine, gli amministratori, che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadono. Decadono altresi' gli amministratori i quali inizino lite con il Monte.
tolto: Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di amministrazione i parenti fino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso.
tolto: La decadenza, nei casi preveduti nei commi precedenti, e' dichiarata dal Consiglio di amministrazione il quale, ove la decadenza riguardi un amministratore, ne deve riferire all'assemblea degli associati nella prima adunanza, o all'Ente che lo aveva eletto, affinche' sia provveduto alla sostituzione.
tolto: Qualora il Consiglio di amministrazione non dichiari la decadenza, vi provvede d'ufficio l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art6 · fonte del testo