Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Quando un Monte, per almeno un triennio, abbia una gestione passiva, ovvero la sua attivita' nelle operazioni di prestito su pegno non risulti rispondente alle esigenze locali, anche per il limitato numero delle operazioni stesse in confronto delle disponibilita' patrimoniali, puo' essere fuso con un altro Monte della Provincia o di una Provincia limitrofa, oppure con un Monte di credito su pegno di prima categoria, o con una Cassa di risparmio della Provincia. In caso di fusione con una Cassa di risparmio, questa deve istituire una sezione per le operazioni di pegno o, comunque, assicurare il servizio delle operazioni stesse.
tolto: Per la fusione si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
tolto: Il decreto Reale e quello del Capo del Governo di cui al predetto art. 47, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
tolto: La data in cui la fusione deve avere attuazione sara' stabilita con il decreto del Capo del Governo, il quale costituira' la base del trapasso delle attivita' e passivita', restando autorizzata l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonche' le Conservatorie delle ipoteche, ad eseguire le necessarie operazioni in conformita' del decreto medesimo, con le norme fiscali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
tolto: Qualora due o piu' Monti si trovino nelle condizioni prevedute nel primo comma, possono essere fusi anche mediante la istituzione di un nuovo Ente, osservate le precedenti disposizioni.
tolto: Rimane salva in ogni caso la facolta' degli Istituti di credito di diritto pubblico di procedere alla incorporazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3°, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, dei Monti, con l'obbligo peraltro di istituire una sezione per le operazioni di pegno, o, comunque, di assicurare il servizio delle operazioni stesse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art7 · fonte del testo