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[1]Presso ciascun Monte deve funzionare un Collegio di sindaci, il quale dura in carica tre anni. Esso e' composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e due dagli Enti fondatori o dalla assemblea degli associati.

[2]Il sindaco nominato dall'Ispettorato presiede il Collegio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art8 · fonte del testo