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[1]E' vietato agli amministratori dei Monti di partecipare agli utili e di ricevere compensi od indennita', salvo a chi eserciti le funzioni di direttore.

[2]E' pero' consentito ai Monti di maggiore importanza di stabilire una medaglia di presenza a favore degli amministratori; l'ammontare di essa deve essere determinato nello statuto.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art9 · fonte del testo