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Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  • a)i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
  • b)il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
  • c)i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate. ((Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile)).

Testo in vigore dal 31 dicembre 1970 al 6 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art1 · fonte su Normattiva