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Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
- a)i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
- b)il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
- c)i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 31 dicembre 1970
