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Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  • a)i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
  • b)il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
  • c)i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 31 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art1 · fonte su Normattiva