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Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  • a)i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
  • b)il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
  • c)i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate. Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 1979, n. 14

5

La L. 11 gennaio 1979, n. 14 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a che non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato alla presente legge, nei quali il servizio e' attualmente svolto da personale statale, il servizio antincendi puo' essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attivita' nell'aeroporto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 1979 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art1 · fonte su Normattiva