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Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio di servizio e' corrisposta una indennita' di alloggio nelle seguenti misure mensili:

  • a)nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: ai marescialli di lª e 2ª classe lire 6.371; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 6.267;
  • b)nelle altre sedi: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 5.310; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 5.222. Per il personale celibe o vedovo senza prole, che non possa usufruire di alloggio di servizio, e sia quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, l'indennita' i alloggio e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
  • a)nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 2.283; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 2.245;
  • b)nelle altre sedi: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 1.932; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 1.900. L'indennita' di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale, eccettuati i casi di licenza straordinaria, per gravi motivi personali o di famiglia; di sospensione dal servizio e dagli assegni.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art79 · fonte su Normattiva