Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto e' concesso, fino alla cessazione dai servizio, un assegno nella seguente misura annua: lire 25.000 per medaglia d'oro; lire 10.000 per medaglia d'argento; lire 5.000 per medaglia di bronzo. L'assegno per la medaglia al merito di servizio e' stabilito nella misura di lire 10.000 annue. Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

Testo vigente dal 15 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art80 · fonte su Normattiva