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Qualora non sia possibile addivenire alla stipula delle convenzioni indicate nel precedente articolo 2 il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, e' autorizzato ad affidare i servizi di uno o piu' dei settori di traffico indicati all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, ad altra societa' esercente servizi marittimi sovvenzionati, che opera nella zona o in quella finitima, a mezzo di trattativa privata. Il trasferimento al nuovo concessionario del naviglio e del personale impiegato dal precedente concessionario verra' regolato a norma dell'articolo 7 della citata legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008
