Articolo abrogato dal d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.
Abrogato dal 17 novembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.
Abrogato dal 17 novembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1959 al 17 novembre 2018. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'avanzamento al grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado. L'avanzamento al grado di brigadiere e' conferito ad anzianita' ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art12 · fonte del testo