Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare. Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.

Testo vigente dal 24 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art10 · fonte del testo