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I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresi' essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'articolo 13, e' data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21. I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati. E' istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sara' effettuata con il regolamento previsto nell'articolo 13. Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse.
Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 12 maggio 1990
