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[1]I premi sono fissati come appresso:
[2]Sorti del gioco
[3]Premi per ogni combinazione millesimi della posta
[4]Ambo
[5]Duecentocinquanta volte la posta volte la posta
[6]Quaterna
[7]Ottantamila volte la posta
[8]Cinquina _Un milione di volte la posta.
[9]In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non puo' eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio e' ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore. Il limite di cui sopra puo' essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 1 gennaio 2005
