[1]I maestri in attivita' di servizio che, con le norme stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze, vengono distaccati temporaneamente presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso i Regi Provveditorati agli studi per i servizi amministrativi tecnici e contabili del Monte-pensioni, durante il servizio presso il Monte-pensioni o presso i Regi Provveditorati sono collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

[2]Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, sono pagati sul bilancio del Monte-pensioni, al quale fa carico altresi' il contributo che sarebbe dovuto dagli Enti per la loro iscrizione al Monte, nonche' l'indennita' di servizio speciale determinata con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art116 · fonte del testo