[1]Nessun conferimento di indennita' o di pensione puo' essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per dieci anni complessivamente al Monte-pensioni ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato - eccezione fatta per i casi previsti dal precedente articolo 36, lettera f) e dal successivo articolo 44, primo comma.

[2]Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio riscattati presso il Monte-pensioni e, nei limiti stabiliti dai rispettivi Ordinamenti, presso gli altri Istituti di previdenza sopraindicati con versamento del relativo contributo, nonche' i periodi, di servizio utili secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o alla dipendenza di Enti con regolamenti o convenzioni speciali o Casse, Istituti o fondi speciali di pensioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art40 · fonte del testo