[1]Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto a pensione ai termini del precedente articolo 36, deve essere trasmesso dal Regio Provveditore agli studi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisco dipenda dall'Amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri Enti. Nei riguardi di maestri cessati dal servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri o del Ministero dell'Africa Italiana, il decreto predetto viene tramesso dal Ministero competente.

[2]Insieme con l'atto citato nel comma precedente il Regio Provveditore o i Ministeri predetti trasmettono un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il Monte-pensioni.

[3]In caso di morte dell'insegnante in attivita' di servizio il Regio Provveditore o il competente Ministero devono trasmettere il prospetto indicato al comma precedente, insieme con l'atto di morte dell'insegnante e con gli atti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dai precedenti articoli 42 e 43 per la vedova e per gli orfani aventi diritto a pensione.

[4]In base a tali atti la Direzione generale suddetta provvede al pagamento di un acconto mensile a favore degli insegnanti o delle loro vedove o dei loro orfani nella misura rispettivamente prescritta dal precedente articolo 58.

[5]La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

[6]I Comuni hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia al Monte-pensioni il quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista, per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art67 · fonte del testo