[1]Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi Provveditorati agli studi compilano, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti per l'anno successivo dai Comuni che mantengono scuole elementari, asili infantili o scuole speciali, da altri Enti che mantengono scuole elementari parificate, dai Regi educatotri femminili a patrimonio sorvegliato, dagli asili d'infanzia eretti in ente morale e dai Patronati scolastici, per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti soggetti obbligatoriamente o facoltativamente al Monte-pensioni, e lo trasmettono entro il mese di dicembre alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza che lo esamina e dispone per le eventuali rettifiche.
[2]In corrispondenza al detto elenco generale e tenuto conto delle eventuali rettifiche disposte dalla Direzione generale predetta, entro il mese di aprile viene emesso un ruolo generale che e' spedito all'Ufficio provinciale del Tesoro.
[3]Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.
[4]Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti, per le partite che li riguardano, contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.
[5]Gli Enti, appena ricevuto dal Regio Provveditorato agli studi gli estratti degli elenchi, comunicano agli insegnanti interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
[6]Se i contributi liquidati dal Provveditorato agli studi siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell' estratto, debbono comunicare al Provveditorato agli studi la differenza in piu' dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni sulle quali il minor contributo e' stato applicato.
[7]Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, il Regio Provveditorato agli studi, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancori dovuti e ne fa oggetto di segnalazione al Monte-pensioni per l'eventuale applicazione degli interessi di mora.
[8]I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.
[9]Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del Monte-pensioni gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
