Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:

  • a)da] 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali con una rendita minore di lire cinquemila fino al 31 dicembre 1940-XIX e un importo di entrate effettive ordinarie minore di lire venticinquemila dal 1° gennaio 1941-XIX in poi;
  • b)dal 1° gennaio 1927-V, gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola elementare amministrate dai Comuni o dai Patronati scolastici contemplati dall'articolo 219 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e passati alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla ai sensi dei Regi decreti 17 marzo 1930-VIII, n. 394 e 12 luglio 1934-XII, n. 1312, e successivamente del Partito Nazionale Fascista (Gioventu' Italiana del Littorio) dal 29 ottobre 1937-XVI, in forza del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 310, nonche' nelle istituzioni integrative, susssidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, previste dagli ordinamenti scolastici speciali riguardanti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana;
  • c)dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi Provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte-pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV presso Comuni con regolamento speciale di pensione.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art7 · fonte del testo