[1]A decorrere dal 1° gennaio 1945 il contributo che, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, e' dovuto al Monte pensioni dal Ministero della pubblica istruzione e dagli insegnanti delle scuole elementari da esso mantenute iscritti all'istituto, e' dal Ministero medesimo liquidato - in via presuntiva e salvo il conguaglio previsto al successivo comma terzo - in ragione del 16 per cento dei nove decimi delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione spettanti agli insegnanti predetti; detto contribuito e' versato per ciascun anno finanziario a favore del Monte pensioni in quattro quote trimestrali anticipate a partire da quella scadente il 1° luglio.

[2]Qualora, durante l'esercizio finanziario, gli stanziamenti per stipendi ed altri assegni utili a pensione siano aumentati, sull'importo degli aumenti ridotto ai nove decimi, il contributo di cui al comma precedente viene liquidato, salvo il conguaglio di cui al comma stesso, e versato nella Tesoreria entro il mese successivo a quello da cui ha effetto la variazione del bilancio.

[3]Il conguaglio tra il contributo anticipatamente versato come ai due comma precedenti, e quello effettivamente dovuto sugli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione di cui e' stata disposta la corresponsione agli insegnanti predetti, viene effettuato nel successivo esercizio finanziario sulla base delle risultanze del rendiconto consuntivo, applicando sulla spesa globale per detti stipendi ed assegni, ivi assommati al netto delle trattenute di legge, un'aliquota, approvata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro, equivalente al 16 per cento dei rispettivi importi lordi.

[4]Detta aliquota comprendera' una quota complementare corrispondente al contributo 16 per cento, dovuto esclusivamente dallo Stato, sulla differenza fra gli assegni ridotti corrisposti agli insegnanti durante i periodi trascorsi in aspettativa, per motivi di salute nel corso dell'anno finanziario e gli stipendi ed altri assegni dichiarati utili a pensione valutabili, nei periodi medesimi, ai fini del Monte pensioni, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 26, comma secondo, del presente ordinamento.

[5]Ai fini dell'accertamento dei complessivo contributo come sopra dovuto dal Ministero della pubblica istruzione, sara'; da questo fornita al Monte pensione la dimostrazione particolareggiata della somma netta pagata durante l'esercizio finanziario per stipendi ed altri assegni utili a pensione e, distintamente, per assegni di aspettativa per motivi di salute, agli insegnanti iscritti al Monte pensioni.

Testo vigente dal 2 settembre 1947

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1941 al 2 settembre 1947. 197 parole tolte, 347 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I Regi Provveditorati agli studi, sugli stipendi effettiviaggiunto: A decorrere dal 1° gennaio 1945 il contributo che, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, e' dovuto al Monte pensioni dal Ministero della pubblica istruzione e dagli insegnanti delle scuole elementari da esso mantenute iscritti all'istituto, e' dal Ministero medesimo liquidato - in via presuntiva e salvo il conguaglio previsto al successivo comma terzo - in ragione del 16 per cento dei nove decimi delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione tolto: e sugli assegni d'aspettativa dovuti agli insegnanti tutti delle scuole di Stato comprese nella rispettiva loro circoscrizione, provvedono alla ritenuta del contributo personale in ragione dell'8 per cento e dispongono mensilmente per il relativo versamento aggiunto: spettanti agli insegnanti predetti; detto contribuito e' versato per ciascun anno finanziario a favore del Montetolto: - pensioni aggiunto: pensioni in quattro quote trimestrali anticipate a partire da quella scadente il 1° luglio.

tolto: Dispongono contemporaneamente per il versamento, a favore dell'Istituto stesso, del contributo a loro carico nella misura dell'8 per cento sulla somma degliaggiunto: Qualora, durante l'esercizio finanziario, gli stanziamenti per stipendi ed altri assegni utili a pensione siano aumentati, sull'importo degli aumenti ridotto ai nove decimi, il contributo di cui al comma precedente viene liquidato, salvo il conguaglio di cui al comma stesso, e versato nella Tesoreria entro il mese successivo a quello da cui ha effetto la variazione del bilancio.

aggiunto: Il conguaglio tra il contributo anticipatamente versato come ai due comma precedenti, e quello effettivamente dovuto sugli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione di cui e' stata disposta la corresponsione agli insegnanti predetti, viene effettuato nel successivo esercizio finanziario sulla base delle risultanze del rendiconto consuntivo, applicando sulla spesa globale per detti stipendi ed assegni tolto: predetti e delaggiunto: , ivi assommati al netto delle trattenute di legge, un'aliquota, approvata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro, equivalente al 16 per cento tolto: sulla differenza tra l'importo totale degli assegni aggiunto: dei rispettivi importi lordi.

aggiunto: Detta aliquota comprendera' una quota complementare corrispondente al contributo 16 per cento, dovuto esclusivamente dallo Stato, sulla differenza fra gli assegni ridotti corrisposti agli insegnanti tolto: in aspettativa aggiunto: durante i periodi trascorsi in aspettativa, per motivi di salute tolto: e l'importo totale degli aggiunto: nel corso dell'anno finanziario e gli stipendi ed altri assegni aggiunto: dichiarati utili a pensione tolto: che gli insegnanti medesimi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio attivo aggiunto: valutabili, nei periodi medesimi, ai fini del Monte pensioni, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 26, comma secondo, del presente ordinamento.

tolto: Al 30 giugno di ogni anno provvedono poi per il versamento della differenza tra la somma dei contributi di cui ai due commi precedenti e il complessivo contributo 16 per cento sull'importo della somma totale stanziataaggiunto: Ai fini dell'accertamento dei complessivo contributo come sopra dovuto dal Ministero della pubblica istruzione, sara'; da questo fornita al Monte pensione la dimostrazione particolareggiata della somma netta pagata durante l'esercizio finanziario per stipendi ed altri assegni utili a pensione tolto: per tutti i posti di insegnante compresi nel ruolo provinciale e i pagamenti effettivamente disposti durante l'anno finanziario a favore dei maestri appartenenti al detto ruolo.

tolto: Le stesse norme si applicano a cura del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi dei contributi dovuti dai Ministeri medesimi e dagli insegnanti di cui rispettivamente alla lettera n) ed all'ultimo comma del precedente articolo 6 aggiunto: e, distintamente, per assegni di aspettativa per motivi di salute, agli insegnanti iscritti al Monte pensioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art18 · fonte del testo