[1]Agli effetti del presente Ordinamento si sommano tutti i servizi utili successivamente prestati nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero, sia nelle scuole elementari, mantenute dalla Stato o dai Comuni o parificate, sia negli Asili d'infanzia o scuole materne, sia nei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, sia nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola o parascolastiche, di cui nei precedenti articoli 6 e 7 sia prevista l'iscrizione al Monte-pensioni dei direttori od insegnanti obbligatoriamente o facoltativamente, e, in questo caso, per i soli periodi nei quali l'iscrizione sia stata consentita.

[2]Si sommano altresi' tutti i servizi riscattati ai termini dei successivi articoli da 76 a 81.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art27 · fonte del testo