Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art65 · fonte del testo