[1]Il Regio Provveditore agli studi, il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell'Africa Italiana nella rispettiva competenza, all'atto della cessazione definitiva dal servizio dell'insegnante avente diritto ad indennita' o pensione o morto in attivita' di servizio lasciando superstiti con diritto agli assegni stessi, trasmettono, anche se gli interessati non ne facciano domanda, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione a favore dell'insegnante, della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilita' di cui alla lettera b) dei precedenti articoli 35 e 36.

[2]Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art66 · fonte del testo