[1]Le pensioni e le indennita' sono pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.
[2]Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dai Ministeri competenti a' termini del quarto comma del precedente articolo 62 viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione dal servizio erano iscritti al Monte-pensioni.
[3]Per i titolari cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato e per le loro vedove ed i loro orfani il pagamento dell'intero assegno viene effettuato dal Ministero che ha emesso il relativo decreto, salvo rivalsa, verso gli Enti debitori, delle quote poste a loro carico.
[4]La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello del Monte-pensioni di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.
[5]Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 63.
[6]Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico del Monte-pensioni e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.
[7]Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalita' stabilite per i pensionati dello Stato. Ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun recupero verso gli eredi.
[8]La disposizione del precedente comma, avente valore dichiarativo, si applica anche nei riguardi degli altri Istituti di previdenza compresa l'Opera di previdenza, per il pagamento delle pensioni o degli altri assegni.
[9]Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
