[1]Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.

[2]Per le scuole elementari dipendenti dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'Africa Italiana i contributi annui nella misura di cui al precedente articolo debbono essere liquidati sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti indicati alle lettere f e n) e nel secondo comma del precedente articolo 6.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art9 · fonte del testo