[1]Il contributo annuo a carico di ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni, in attivita' di servizio, e' determinato nella misura di 8 centesimi dell'ammontare del rispettivo stipendio effettivo e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, salvo il disposto dei successivi articoli 10 e 11.

[2]Gli Enti corrispondono, a favore del Monte-pensioni, un contributo nella misura di 8 centesimi dei predetti stipendi ed assegni, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli 10, 11, 12, comma secondo, 13 e 16.

[3]Il contributo nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi ed assegni predetti e' dovuto dagli Enti, salvo il diritto di rivalsa della quota a carico degli insegnanti.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art8 · fonte del testo