Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 101 — Sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari
I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale del proprio ufficio e degli uffici dipendenti.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
