Art. 16 — Sorveglianza
La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace e' esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilita' di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.
Testo vigente dal 27 novembre 1991
La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace e' esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilita' di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.
Testo vigente dal 27 novembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art16 · fonte su Normattiva