Istituzione del giudice di pace

Art. 16 — Sorveglianza

La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace e' esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilita' di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art16 · fonte su Normattiva