Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 111 — Destituzione di diritto
L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare;
- a)per condanna, passata, in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo quarto del titolo primo del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;
- b)per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. Nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza, e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
