La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria. Per questi ultimi la censura, e' inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle Corti di appello e della Corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari. Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura e' inflitta dal direttore generale o dal capo servizio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art126 · fonte su Normattiva