Art. 125 — Revoca di diritto della sospensione
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, gia' condannato, sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 120, 121 e 123.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
