Il capo del personale o il procuratore generale competente, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'impiegato ritenga non doversi procedere disciplinariamente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato. Tale comunicazione, inoltre, e' fatta; dal procuratore generale al Ministro, che puo' disporre che si proceda. Qualora il capo del personale o il procuratore generale ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, trasmette gli atti al capo dell'ufficio competente affinche' provveda alla irrogazione della punizione.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art132 · fonte su Normattiva